Diffamazione a mezzo social

Il mondo internet è entrato a far parte della nostra quotidianità, i social sono all’ordine del giorno e tramite questi mezzi ci sentiamo liberi di esprimere sempre il nostro pensiero, tantissimi sono i cosiddetti “leoni da tastiera”. Ma fino a che punto è legittimo esprimere il proprio pensiero senza che ciò costituisca un’offesa?

La differenza tra diritto di critica e diffamazione è molto sottile.

Il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) si concretizza quando una persona, comunicando con altri, offende la reputazione di un altro soggetto, in quel momento non presente. Il reato si considera aggravato se l’offesa è recata col mezzo di stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, tra cui rientrano internet e il mondo social. La persona che subisce il reato di diffamazione, la vittima, può decidere di presentare una denuncia oppure di agire civilmente e chiedere il risarcimento del danno.

Facciamo un esempio

Tizio commenta in maniera offensiva l’immagine pubblicata da Caio su Facebook. Caio risponde a Tizio sottolineando l’offensività del commento e pregando Tizio di toglierlo immediatamente. Tizio non lo toglie. Cosa può fare Caio? In questo caso si tratta di diffamazione o ingiuria?

Distinguiamo la diffamazione dall’ingiuria. Oggi l’ingiuria non costituisce più reato e si configura quando una persona offende l’altrui reputazione e l’offesa è percepita immediatamente dal soggetto a cui è destinata (ad esempio l’offesa viene arrecata di persona oppure mediante una conversazione telefonica)

Nel caso precedente, Caio ha percepito immediatamente l’offesa che gli è stata rivolta da Tizio, tuttavia, il commento lasciato da Tizio può essere visto da un numero indefinito di persone.

Si tratta dunque di ingiuria o diffamazione? In questo caso si configura il reato di diffamazione in quanto l’offeso sì percepisce immediatamente il contenuto negativo a lui rivolto, ma non è il solo.  L’offesa, infatti, può essere vista e percepita da un numero indefinito di persone e, per questo motivo, si configura il reato di diffamazione. Nell’esempio, Caio può rispondere a Tizio con un altro commento, tuttavia, il commento di Tizio è visibile ad altre persone (un numero indefinito!) e, dunque, l’offesa non rimane circoscritta ad una conversazione tra Tizio e Caio. Caio potrà decidere di sporgere denuncia penale entro 90 giorni dal fatto oppure di agire in sede civile per ottenere da Tizio il risarcimento del danno causato dal commento di quest’ultimo.