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RESPONSABILITÀ MEDICA

1. Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
2. Responsabilità del professionista e della struttura
3. Legge Gelli-Bianco
4. Difesa professionista sanitario
5. Corretta compilazione e conservazione cartella clinica
6. Consenso informato

1. Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

Il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica rinviene il proprio alveo nella responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale come meglio specificato nei successi paragrafi. Accertata la responsabilità della struttura ovvero del professionista è necessario procedere alla quantificazione del danno verificatosi. Le due voci costituenti il danno da risarcire sono: a) il danno non patrimoniale e b) il danno patrimoniale.

1.a – Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale ricomprende ogni voce di danno non immediatamente liquidabile, non essendo suscettibile di valutazione economica atteso che non si tratta di prestazioni aventi ad oggetto somme certe, liquide ed esigibili di denaro. Il Giudice, dunque, chiamato a liquidare il danno deve attribuire un valore a situazioni che di per sé non sono suscettibili di monetizzazione. Nel corso degli anni, la Giurisprudenza ha reso sentenze divergenti tra loro, ricomprendendo differenti voci di danno risarcibile per poi approdare alla consacrazione di determinati dettami, soprattutto a seguito della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017). Il danno non patrimoniale, unica voce di danno esistente e disciplinata dall’ordinamento oltre a quella del danno patrimoniale, deve essere considerata quale categoria unitaria costituita da più sottocategorie; pertanto, ogni pregiudizio non patrimoniale sofferto deve essere soggetto alle medesime norme risarcitorie. Tra le sotto voci di danno non patrimoniale si rinvengono: il danno biologico e il danno morale. Importantissima la distinzione tra queste due tipologie di danno soprattutto dal punto di vista risarcitorio; invero, il fine ultimo di questa distinzione è quello di evitare che la pretesa risarcitoria venga corrisposta due volte per le medesime motivazioni. Il danno biologico costituisce un danno permanente alla salute e tale danno ricomprende pure i pregiudizi sofferti in relazione alla quotidianità, all’attività lavorativa, alle relazioni personali e, dunque, ricomprende tutte le conseguenze negative derivanti dalla perdita (anatomica o funzionale) subita, trattasi di danno dinamico-relazionale. Il danno morale, diversamente, costituisce risarcimento ad un pregiudizio che non ha un fondamento medico-legale atteso che è determinato dalla sofferenza interiore della singola persona (come ad esempio: il dolore dell’animo, la vergogna, la paura, la disperazione, la perdita di autostima, l’afflizione). Tale danno deve essere provato e non può ricomprendere sofferenze derivanti dagli aspetti relazionali dell’esistenza della persona atteso che questi sono ricompresi nella voce di danno biologico. Il Giudice per stabilire la liquidazione del danno non patrimoniale fa riferimento a importi e percentuali stabiliti in tabelle.

1.b – Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale rinviene il proprio fondamento normativo nell’art. 1223 c.c.: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Tale categoria di danno è costituita dal danno emergente (cioè dalla perdita economica subita) e dal lucro cessante (ovvero dal mancato guadagno). Applicando questi criteri all’ambito della responsabilità medica il danno emergente costituisce il nocumento economico subito a causa dell’evento lesivo, ricomprendente le spese e le cure sanitarie, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli onorari professionali dei medici per le visite effettuate, i ticket sanitari, le attrezzature sanitarie (come busti ortopedici, stampelle, carrozzine e simili), l’acquisto di protesi, l’assistenza infermieristica. Tali spese devono essere necessariamente rimborsate qualora venga provata ed accertata la responsabilità medica. Il lucro cessante rappresenta il mancato guadagno ovvero la lesione della capacità lavorativa generica o specifica della persona. In particolare, il danneggiato dall’evento lesivo deve provare la contrazione del proprio reddito a causa del danno subito. Questo tipo di danno deve essere distinto dal danno non patrimoniale biologico, invero, quest’ultimo riguarda la lesione del bene salute mentre il lucro cessante riguarda la capacità ridotta di produrre reddito e deve essere liquidato dal Giudice separatamente.

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