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RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA

1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo

1. Recupero del credito

Il recupero del credito è l’attività volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato da una persona e/o società nei confronti di un’altra persona e/o società che non abbia ancora provveduto a corrispondere quanto dovuto. Esempio: Tizio vende a Caio una quantità X di beni prodotti nella propria azienda. Caio e Tizio concordano che il pagamento avvenga tramite RI.BA. a 30 giorni, decorrenti dalla consegna della merce. Alla scadenza indicata Caio non provvede al pagamento, pertanto, Tizio potrà agire nei suoi confronti per ottenere il pagamento del dovuto. Inizialmente potrà sollecitare informalmente Caio e, in ipotesi di mancata risposta, potrà inoltrare diffida di costituzione in mora e in ipotesi di ulteriore inadempienza potrà adire l’autorità giudiziaria.

L’art. 1219 Codice civile disciplina la costituzione in mora: “1. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. 2. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.”. La costituzione in mora è la diffida scritta inoltrata dal creditore al debitore a mezzo di che il creditore richiede e intima al debitore di provvedere al pagamento. Tramite la costituzione in mora il creditore interrompe la prescrizione. La prescrizione è l’istituto giuridico a mezzo di che si determina l’estinzione del diritto per inerzia del titolare che non esercita il diritto stesso in un determinato arco temporale. Per quanto riguarda il recupero del credito ordinario il termine di prescrizione è di dieci anni e tramite la costituzione in mora o qualsiasi altro atto interruttivo, il creditore interrompe il decorso della prescrizione e ciò significa che il termine inizia a decorrere nuovamente dall’atto interruttivo. Esempio: Tizio decide di inoltrare la costituzione in mora a Caio trascorso un anno dalla consegna della merce. Prima dell’inoltro della costituzione in mora, mancherebbero nove anni prima che il diritto di Tizio si prescriva. Con l’invio della costituzione in mora invece il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’inoltro della raccomandata, dunque ancora di dieci anni, senza tenere in considerazione l’anno trascorso.

Dalla costituzione in mora, inoltre, iniziano a decorrere gli interessi: l’importo dovuto al creditore a titolo di risarcimento a causa del ritardo nell’incasso della somma. Gli interessi decorrono automaticamente quando la costituzione in mora non è necessaria, ovvero: quando il debito deriva da fatto illecito; quando il debitore per iscritto ha dichiarato di non voler adempiere alla propria prestazione; quando la prestazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore; oppure quando trattasi di transazioni commerciali; si parla di transazioni commerciali quando ci sono contratti conclusi tra imprese e/o professionisti che abbiano ad oggetto consegna di merci, prestazione di servizi. Tale fattispecie è disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2002 e prevede l’applicazione di un tasso maggiore per calcolare gli interessi di mora.

Se nemmeno con la costituzione in mora il debitore provvede al pagamento, il creditore deve rivolgersi all’autorità giudiziaria. Il credito può essere richiesto attraverso una ingiunzione di pagamento (giudizio monitorio), procedimento più celere rispetto all’ordinario giudizio di cognizione.

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