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DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno

1. Amministrazione di sostegno

L’art. 404 c.c. dispone: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. L’istituto dell’amministrazione di sostegno ha l’obiettivo di tutelare le persone che siano impossibilitate a provvedere ai propri interessi a causa di una malattia fisica o mentale e, proprio per tale ragione, viene a loro nominato un amministratore, il quale ultimo ha il compito di curarne gli interessi e il patrimonio. L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dal medesimo soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore ovvero dal pubblico ministero. In ipotesi di accoglimento della domanda presentata, nel decreto di nomina dell’amministratore vengono specificate le sue mansioni e i limiti di operatività. L’amministrazione di sostegno può essere revocata, tramite apposito decreto dell’autorità, qualora vengano meno le ragioni che ne avevano determinato l’adozione.

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