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LOCAZIONE E SFRATTO

1. Il contratto di locazione
2. Sfratto per morosità e sfratto per finita locazione
3. Intimazione di licenza per finita locazione
4. Cauzione

1. Il contratto di locazione

L’art. 1571 c.c. definisce la locazione come “il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile, verso un determinato corrispettivo”. Classico esempio, è il contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo ovvero di immobile adibito ad uso diverso dall’abitativo (cosiddetta locazione di immobile ad uso commerciale). Tali tipologie di locazione sono disciplinate dalla Legge n. 392/1978 e Legge n. 431/1998.

L’inquilino (conduttore) si obbliga a versare un canone al proprietario dell’immobile (locatore). Il mancato versamento del canone determina la possibilità per il proprietario di agire per ottenere la liberazione dell’immobile, con conseguente risoluzione del contratto, oltre al pagamento di quanto dovuto e non percepito.

L’art. 5 della Legge n. 392/1978 statuisce: “Salvo quanto previsto dall’art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello delle due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’art. 1455 del codice civile”. Se il conduttore non corrisponde almeno due mensilità o gli oneri accessori (come, ad esempio, le spese condominiali) e l’importo non corrisposto è superiore alle due mensilità, il proprietario può agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto. Il Codice di procedura civile prevede un procedimento più celere, rispetto all’ordinario giudizio di cognizione, per ottenere la risoluzione del contratto e la conseguente liberazione dell’immobile: si tratta del procedimento di sfratto.

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