Risarcimento del danno esistenziale subito dal viaggiatore per ritardo considerevole

IL CASO

Caia saliva su un treno regionale per percorrere la tratta Roma-Cassino e giungeva a destinazione quasi ventiquattrore dopo dalla partenza a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Caia rimaneva bloccata in treno per quasi un’intera giornata senza ricevere alcuna assistenza. All’esito dell’esperienza vissuta decideva di rivolgersi alla compagnia ferroviaria per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La vicenda è arrivata sino in Cassazione e i giudici hanno dato ragione a Caia riconoscendole una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno esistenziale per il vissuto negativo (sentenza n. 28244/2023).

Motivi della decisione

La compagnia ferroviaria avrebbe dovuto fornire a Caia un’adeguata assistenza attesa la situazione in cui si è trovata per ragioni non imputabili alla medesima. Le condizioni metereologiche avverse non costituiscono una scriminante per la compagnia ferroviaria, la quale avrebbe dovuto adoperarsi per trovare una soluzione alternativa a Caia (viaggio sostitutivo, un alloggio temporaneo prima di giungere a destinazione). Nel caso di specie, al contrario, Caia è rimasta per più di ventiquattro ore senza cibo, riscaldamento e possibilità di riposare. Tale situazione è stata fortemente lesiva della propria libertà di movimento e autodeterminazione, non un mero fastidio o disagio, e per questo gli è stato riconosciuto un ristoro economico a titolo di danno non patrimoniale. I giudici hanno respinto l’ipotesi di concorso colposo di Caia prospettato dalla compagnia ferroviaria: invero secondo la compagnia Caia avrebbe dovuto astenersi dal viaggio atteso il bollettino meteorologico non favorevole della giornata, tuttavia, per i giudici una pretesa di questo tipo era inesigibile atteso che le informazioni fornite a Caia era idonee a far presumere che il viaggio si sarebbe concluso in tempi ragionevoli e non sicuramente dopo quasi una giornata intera. La compagnia, pertanto, avrebbe dovuto assistere al meglio Caia.

La normativa nazionale e comunitaria prevede già delle forme di indennizzo per i viaggiatori che subiscono ritardi, cancellazioni o interruzioni del servizio, tuttavia, quando ci sono i presupposti (come nel caso di Caia) è possibile richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Diffamazione a mezzo social

Il mondo internet è entrato a far parte della nostra quotidianità, i social sono all’ordine del giorno e tramite questi mezzi ci sentiamo liberi di esprimere sempre il nostro pensiero, tantissimi sono i cosiddetti “leoni da tastiera”. Ma fino a che punto è legittimo esprimere il proprio pensiero senza che ciò costituisca un’offesa?

La differenza tra diritto di critica e diffamazione è molto sottile.

Il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) si concretizza quando una persona, comunicando con altri, offende la reputazione di un altro soggetto, in quel momento non presente. Il reato si considera aggravato se l’offesa è recata col mezzo di stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, tra cui rientrano internet e il mondo social. La persona che subisce il reato di diffamazione, la vittima, può decidere di presentare una denuncia oppure di agire civilmente e chiedere il risarcimento del danno.

Facciamo un esempio

Tizio commenta in maniera offensiva l’immagine pubblicata da Caio su Facebook. Caio risponde a Tizio sottolineando l’offensività del commento e pregando Tizio di toglierlo immediatamente. Tizio non lo toglie. Cosa può fare Caio? In questo caso si tratta di diffamazione o ingiuria?

Distinguiamo la diffamazione dall’ingiuria. Oggi l’ingiuria non costituisce più reato e si configura quando una persona offende l’altrui reputazione e l’offesa è percepita immediatamente dal soggetto a cui è destinata (ad esempio l’offesa viene arrecata di persona oppure mediante una conversazione telefonica)

Nel caso precedente, Caio ha percepito immediatamente l’offesa che gli è stata rivolta da Tizio, tuttavia, il commento lasciato da Tizio può essere visto da un numero indefinito di persone.

Si tratta dunque di ingiuria o diffamazione? In questo caso si configura il reato di diffamazione in quanto l’offeso sì percepisce immediatamente il contenuto negativo a lui rivolto, ma non è il solo.  L’offesa, infatti, può essere vista e percepita da un numero indefinito di persone e, per questo motivo, si configura il reato di diffamazione. Nell’esempio, Caio può rispondere a Tizio con un altro commento, tuttavia, il commento di Tizio è visibile ad altre persone (un numero indefinito!) e, dunque, l’offesa non rimane circoscritta ad una conversazione tra Tizio e Caio. Caio potrà decidere di sporgere denuncia penale entro 90 giorni dal fatto oppure di agire in sede civile per ottenere da Tizio il risarcimento del danno causato dal commento di quest’ultimo.

Il risarcimento del danno del passeggero coinvolto nell’incidente stradale

Al giorno d’oggi sono assai frequenti gli incidenti stradali. Cosa succede quando una persona a bordo di un’automobile guidata da un amico riporta delle ferite a causa di un incidente stradale? A chi deve chiedere il risarcimento del danno? Cosa succede quando ci sono più passeggeri coinvolti? A tutte queste domande risponde il Codice delle Assicurazioni.

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni disciplina il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, cioè dalla persona che viaggia a bordo di un’automobile guidata da altri. Il danneggiato, in questo caso, può chiedere di risarcimento all’assicurazione dell’automobile sulla quale viaggiava al momento dell’incidente, a prescindere da chi sia stato il responsabile del sinistro.

Facciamo un esempio
Caia viaggiava sull’automobile guidata da Tizio. Tizio stava percorrendo la strada e, regolarmente, si fermava al segnale di stop. Dalla medesima corsia di marcia sopraggiungeva l’auto guidata da Mevia, la quale non si accorgeva del segnale di stop e tamponava la macchina di Tizio.
Caia, a causa del tamponamento, riportava delle ferite e veniva trasportata in pronto soccorso.
Caia potrà chiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione di Tizio, in quanto era su quell’auto al momento dell’incidente, anche se a causare il sinistro è stata Mevia.

L’art. 140 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che quando vi sono più trasportati, tutti danneggiati dall’incidente, e il massimale di polizza non è sufficiente a soddisfare i diritti di tutti i passeggeri, le pretese dei danneggiati sono proporzionalmente ridotte in base al massimale assicurato.

La Cassazione con sentenza n. 39726 del 19 ottobre 2022 ha affermato che l’assicurazione -del responsabile del sinistro- chiamata a risarcire i danni dei passeggeri a bordo della vettura assicurata deve ridurre in modo proporzionale le somme spettanti ai singoli danneggiati, considerando solo le persone trasportate sull’automobile dalla stessa assicurata (che abbiano avanzato richiesta di risarcimento), senza accantonare eventuali somme in favore dei passeggeri dell’altra automobile, atteso che il danneggiato terzo trasportato può rivolgere richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione della persona che ha causato l’incidente, per la liquidazione del maggior danno, quando questa assicurazione abbia un massimale di polizza superiore a quello minimo.

Analizziamo il caso

Si verificava un grave incidente stradale tra due automobili con diversi passeggeri a bordo: la prima auto, coperta dalla compagnia assicurativa alfa, trasportava tre persone mentre la seconda auto, assicurata con la compagnia beta, trasportava due persone. Tutti i passeggeri riportavano lesioni gravi. Tizio, passeggero della prima auto, rivolgeva le proprie pretese risarcitorie alla compagnia assicurativa alfa, chiedendo che venisse condannata a risarcirlo oltre i limiti del massimale di polizza per non aver gestito adeguatamente il sinistro. La compagnia assicurativa alfa si costituiva in giudizio, chiedendo che venissero chiamati in causa tutti i danneggiati, anche quelli che viaggiavano sulla seconda auto, atteso che il responsabile del sinistro era il proprio assicurato. I passeggeri della vettura assicurata da alfa si costituivano tutti in giudizio, mentre i passeggeri della vettura assicurata con beta chiedevano di essere estromessi dal processo. Il Tribunale condannava la compagnia assicurativa alfa -sulla base dei conteggi forniti dalla medesima compagnia- al pagamento della somma x, somma inferiore al massimale sottoscritto, atteso che aveva tenuto conto della quota -eventuale- spettante ai danneggiati trasportati sulla vettura assicurata con beta. La sentenza veniva impugnata in appello. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado. La Cassazione ribaltava la sentenza d’appello affermando che il calcolo effettuato dall’assicurazione alfa era sbagliato: la riduzione operata aveva preso in considerazione gli importi che avrebbero potuto essere liquidati ai passeggeri della seconda automobile, tuttavia, senza considerare che quelle persone avevano chiesto al Tribunale di essere estromesse dal giudizio e non avevano avanzato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia alfa. La Corte ha concluso precisando che l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che il terzo trasportato agisca contro la compagnia assicurativa del mezzo sul quale viaggiava, con possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro per il danno ulteriore.

Approfondimento Corte di Cassazione sentenza n. 39726 del 19 ottobre 2022

La Suprema Corte, analizzando l’istituto del risarcimento del danno richiesto dal terzo trasportato e la divisione proporzionale del massile assicurato tra i più danneggiati, ha affermato che nel caso analizzato la riduzione operata dalla compagnia assicurativa, confermata nei gradi di merito, era errata. La decurtazione operata, invero, aveva tenuto in considerazione gli importi che avrebbero potuto essere liquidati in favore dei trasportati della seconda automobile, tuttavia, senza osservare che quegli stessi soggetti avevano richiesto l’estromissione dal giudizio di primo grado e non avevano avanzato alcuna richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia stessa. L’errore della Corte di Appello si ravvisava nell’affermazione che la riduzione delle pretese risarcitorie, entro i limiti del massimale assicurato, non potesse operare solo nei confronti dei danneggiati che viaggiavano sulla stessa autovettura, dovendosi necessariamente estendere anche ai trasportati che viaggiano sull’altra autovettura coinvolta nel sinistro. Tale affermazione corretta in astratto, tuttavia, non era corretta in relazione al caso concreto, proprio perché i trasportati che viaggiavano sull’altra autovettura non avevano avanzato pretese e anzi avevano chiesto l’estromissione dal giudizio e, pertanto, l’assicurazione alfa non avrebbe dovuto riservare a loro una quota.

La Corte di Cassazione conclude affermando che la compagnia assicurativa qualora i danni siano superiori al massimale deve ridurre l’importo risarcitorio in base al principio della par condicio, tuttavia, non deve operare un’ulteriore riduzione ai fini della riserva di una quota ulteriore ad altri terzi danneggiati trasportati, qualora questi ultimi non abbiano avanzato alcuna pretesa creditoria e anzi abbiano posto in essere comportamenti contrastanti con tale eventualità.