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RISARCIMENTO DEL DANNO
RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE

1. Definizione
2. Dolo e colpa
3. Il nesso di causalità
4. Responsabilità oggettiva e aggravata
5. Il danno

4. Responsabilità oggettiva e aggravata

Il Codice civile prevede pure delle ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia fattispecie ove un soggetto è chiamato a rispondere indipendentemente dal fatto che abbia agito con dolo o colpa. In tali ipotesi la persona risponde qualora rivesta una determinata qualifica.

L’art. 2053 c.c. recita: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. In tal caso il proprietario di un edificio, proprio in virtù di tale qualifica, viene ritenuto responsabile di ogni danno causato ad altri a causa dell’immobile di proprietà. La responsabilità del proprietario sussiste anche quando il danno derivi da un vizio di costruzione oltre che da una scarsa manutenzione.

Un’altra fattispecie di responsabilità oggettiva è disciplinata dall’art. 2054, comma quarto, c.c. a mezzo di che è statuita la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del medesimo derivanti da vizi di costruzione. Responsabilità derivante dalla mera qualifica atteso che né il conducente né il proprietario del mezzo hanno partecipato alla progettazione e realizzazione del veicolo.

E ancora, l’art. 114 Codice del Consumo prevede la responsabilità del produttore per i danni cagionati dai difetti del proprio prodotto. Orbene, il produttore è chiamato a rispondere per aver messo sul mercato un prodotto difettoso.

Diversamente, si configura ipotesi di responsabilità aggravata qualora l’ordinamento presuma una colpa del danneggiante, così delineando una tutela forte nei confronti del danneggiato. Di seguito alcuni esempi.

L’art. 2048 c.c., intitolato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”, statuisce: “1. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. 2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. La responsabilità in questo caso è imputata alle persone chiamate a sorvegliare altri soggetti per la particolarità del rapporto che li unisce e, dunque, la madre e il padre saranno chiamati a rispondere dell’evento dannoso commesso dal figlio, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire la verificazione di quel fatto. La prova gravante sui genitori tende alla dimostrazione non solo di non aver violato il generale obbligo di sorveglianza ma pure di aver impartito al figlio una corretta educazione e istruzione tenendo conto delle condizioni familiari, sociali, dell’età e della personalità dello stesso.

L’art. 2052 c.c. disciplina il danno cagionato da animali. Il proprietario dell’animale ovvero l’utilizzatore sono chiamati a rispondere per il danno dallo stesso causato ad altri. La responsabilità si configura sia nell’ipotesi che l’animale fosse sotto la custodia del proprio padrone ovvero anche qualora fosse sfuggito allo stesso o si fosse perso. Sul proprietario dell’animale vige un generale dovere di sorveglianza e non è chiamato a rispondere solo se è provato il caso fortuito, ossia quando si determini una situazione imprevedibile, inevitabile che il proprietario in nessun modo avrebbe potuto contrastare. La disposizione trova applicazione per gli animali domestici e non per la fauna selvatica.

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