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RISARCIMENTO DEL DANNO
RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE

1. Definizione
2. Dolo e colpa
3. Il nesso di causalità
4. Responsabilità oggettiva e aggravata
5. Il danno

1. Definizione

L’art. 2043 c.c., intitolato “Risarcimento per fatto illecito”, così dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La norma disciplina la responsabilità extra-contrattuale ovvero la responsabilità che non deriva dall’esistenza di un pregresso rapporto contrattuale tra le parti. Con il termine “fatto” si indicano sia le condotte commissive (l’aver agito) che le condotte omissive (il non aver agito), in questo ultimo caso la condotta rileva quando la persona ha deciso di non agire in spregio ad un obbligo giuridico di intervenire ovvero in violazione alle norme di diligenza e correttezza imposte dal principio di solidarietà. Si definisce “fatto illecito”, in ambito civilistico, quel fatto che lede diritti e/o interessi altrui. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il fatto stesso, come recita l’art. 2046 c.c. Il soggetto agente è altresì esonerato da responsabilità qualora ricorra una causa di giustificazione, come ad esempio, qualora il danneggiante abbia agito nell’esercizio di un diritto, nell’adempimento di un dovere, per legittima difesa e simili.

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