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RISARCIMENTO DEL DANNO
RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE

1. Definizione
2. Dolo e colpa
3. Il nesso di causalità
4. Responsabilità oggettiva e aggravata
5. Il danno

5. Il danno

L’obbligo risarcitorio nasce qualora vi sia un danno. Il danno è qualsivoglia alterazione negativa prodottasi nella sfera giuridica di un soggetto, alterazione che non si sarebbe verificata in assenza di quel comportamento che ha determinato l’evento dannoso.

Il danno si distingue in: patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale rinviene il suo fondamento nell’art. 1223 c.c.: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Tale categoria di danno è costituita dal danno emergente (cioè dalla perdita economica subita) e dal lucro cessante (ovvero dal mancato guadagno) e, dunque, riguarda solo la sfera economica patrimoniale del soggetto danneggiato. Il danno non patrimoniale, al contrario, riguarda ogni lesione di valori inerenti alla persona non suscettibili di valutazione economica ed è riconducibile alla sfera del singolo (le ripercussioni nel quotidiano, nelle relazioni con gli altri, la sofferenza interiore e simili). L’art. 2059 c.c. statuisce “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. La norma è stata più volte al vaglio della Giurisprudenza di legittimità, la quale ultima ha affermato che tale tipologia di danno è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, bensì, anche quando la risarcibilità di tale danno è implicitamente ammessa dalla legge ovvero qualora il fatto illecito abbia leso un diritto fondamentale della persona, come ad esempio il bene salute.

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