L’assegno divorzile spetta all’ex moglie che si è dedicata alla famiglia anche se è economicamente autosufficiente

La Cassazione, ancora una volta, con ordinanza del 4 ottobre 2023 n. 27945, si è pronunciata in materia di assegno divorzile, riconoscendo il diritto dell’ex coniuge di richiedere l’assegno qualora abbia deciso di dedicarsi -durante il matrimonio- alla cura della famiglia, rinunciando ad occasioni di lavoro, nonostante abbia continuato a lavorare e sia economicamente indipendente. 

La Cassazione ha da sempre riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione di natura assistenziale: l’ex coniuge che non è in grado di mantenersi ha diritto a percepire un assegno dall’altro coniuge ai fini del suo sostentamento. L’importo dell’assegno è determinato sulla base delle condizioni patrimoniali dei coniugi, considerato lo squilibrio patrimoniale esistente tra gli stessi, tenendo in considerazione anche altri parametri (durata del matrimonio, età del coniuge ecc.). In ogni caso, la definizione dell’importo dell’assegno non è dipendente e collegabile al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

I giudici nell’ordinanza citata hanno analizzato anche la funziona compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio, dando importanza al contributo fornito dall’ex coniuge alla famiglia durante il matrimonio, a prescindere dalla sua autosufficienza economica.

Cosa si intende per natura perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio?

La natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile discende dal principio costituzionale di solidarietà ed è finalizzata a riconoscere all’ex coniuge il contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare, considerate le aspettative professionali dallo stesso sacrificate. Il Giudice dovrà quindi accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante il matrimonio, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, constatando lo squilibrio patrimoniale esistente tra gli ex coniugi, che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio. Scelte che abbiano indotto l’ex coniuge a rinunciare a realistiche occasioni professionali.

Il coniuge che richiede l’assegno deve dimostrare e fornire la prova del contributo offerto alla famiglia, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni di lavoro e crescita professionale durante il matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio della famiglia e dell’ex coniuge. Non si deve indagare sulle motivazioni personali che abbiano portato il coniuge a rinunciare alle opportunità lavorative bensì quello che rileva è che la scelta fatta sia stata accettata e condivisa dall’altro coniuge.

La Cassazione, dunque, riconosce la possibilità all’ex coniuge di richiedere l’assegno di divorzio, anche se economicamente indipendente, purché dimostri di aver rinunciato ad occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia e questa scelta sia stata condivisa dall’altro coniuge (un esempio di rinuncia ad occasione di lavoro: rinunciare ad una promozione, chiedere il lavoro part time).