L’assegno divorzile spetta all’ex moglie che si è dedicata alla famiglia anche se è economicamente autosufficiente

La Cassazione, ancora una volta, con ordinanza del 4 ottobre 2023 n. 27945, si è pronunciata in materia di assegno divorzile, riconoscendo il diritto dell’ex coniuge di richiedere l’assegno qualora abbia deciso di dedicarsi -durante il matrimonio- alla cura della famiglia, rinunciando ad occasioni di lavoro, nonostante abbia continuato a lavorare e sia economicamente indipendente. 

La Cassazione ha da sempre riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione di natura assistenziale: l’ex coniuge che non è in grado di mantenersi ha diritto a percepire un assegno dall’altro coniuge ai fini del suo sostentamento. L’importo dell’assegno è determinato sulla base delle condizioni patrimoniali dei coniugi, considerato lo squilibrio patrimoniale esistente tra gli stessi, tenendo in considerazione anche altri parametri (durata del matrimonio, età del coniuge ecc.). In ogni caso, la definizione dell’importo dell’assegno non è dipendente e collegabile al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

I giudici nell’ordinanza citata hanno analizzato anche la funziona compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio, dando importanza al contributo fornito dall’ex coniuge alla famiglia durante il matrimonio, a prescindere dalla sua autosufficienza economica.

Cosa si intende per natura perequativa-compensativa dell’assegno di divorzio?

La natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile discende dal principio costituzionale di solidarietà ed è finalizzata a riconoscere all’ex coniuge il contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare, considerate le aspettative professionali dallo stesso sacrificate. Il Giudice dovrà quindi accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante il matrimonio, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, constatando lo squilibrio patrimoniale esistente tra gli ex coniugi, che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio. Scelte che abbiano indotto l’ex coniuge a rinunciare a realistiche occasioni professionali.

Il coniuge che richiede l’assegno deve dimostrare e fornire la prova del contributo offerto alla famiglia, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni di lavoro e crescita professionale durante il matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio della famiglia e dell’ex coniuge. Non si deve indagare sulle motivazioni personali che abbiano portato il coniuge a rinunciare alle opportunità lavorative bensì quello che rileva è che la scelta fatta sia stata accettata e condivisa dall’altro coniuge.

La Cassazione, dunque, riconosce la possibilità all’ex coniuge di richiedere l’assegno di divorzio, anche se economicamente indipendente, purché dimostri di aver rinunciato ad occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia e questa scelta sia stata condivisa dall’altro coniuge (un esempio di rinuncia ad occasione di lavoro: rinunciare ad una promozione, chiedere il lavoro part time).

Separazione e divorzio possibilità di richiederli congiuntamente

La riforma Cartabia ha modificato il codice di procedura civile introducendo delle novità rilevanti nel diritto di famiglia, tra cui la possibilità di presentare congiuntamente domanda di separazione e divorzio. La nuova disciplina è in vigore dal 28 febbraio 2023 e troverà applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

LA NORMA

Art. 473-bis.49 c.p.c.

[I]. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

[II]. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma.

[III]. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274.

[IV]. La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Con la riforma è stata introdotta una NOVITÀ rispetto al passato: la possibilità di presentare unitamente alla domanda di separazione anche quella di divorzio. Il legislatore ha previsto questa possibilità al fine di evitare l’introduzione di due giudizi che seppur presentando finalità differenti, si occupano delle medesime questioni, come ad esempio l’affidamento dei figli o il contributo al mantenimento.

Questa nuova modalità di presentazione delle domande NON determina che il procedimento si concluda con la pronuncia contestuale di separazione e divorzio. La domanda di divorzio, infatti, verrà analizzata dal giudice solo quando sarà decorso il termine previsto dalla legge dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

In concreto, il giudice potrà conoscere della domanda di divorzio solo dopo che siano passati sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi.

Il vantaggio è costituto, quindi, dal risparmio di tempo nella presentazione, svolgimento e definizione delle domande che avverrà in un solo procedimento anziché in due distinti.

Le spese sostenute per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’ex compagno, possono essere rimborsate?

Al giorno d’oggi molte coppie decidono di non sposarsi e di andare a convivere nella casa di proprietà di uno solo della coppia, condividendo ogni cosa, anche le eventuali spese per la ristrutturazione dell’immobile.
Cosa succede quando la coppia si separa? L’ormai ex compagno/a che ha sostenuto le spese per ristrutturare la casa di proprietà dell’ex ha diritto a richiederne la restituzione?

Vediamo cosa ha detto la Corte di Cassazione.

Inizialmente, con una prima sentenza (Cass. n. 21479/2018), la Suprema Corte ha risposto in modo affermativo: l’ex convivente che ha sostenuto le spese per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’ex ha diritto ad ottenerne la restituzione, in quanto l’ex compagno/a ne ha tratto beneficio avendo ottenuto un incremento del valore della propria casa, grazie alle opere realizzate.

Facciamo un esempio: Tizio e Caia decidono di andare a convivere nella casa di proprietà di Tizio. Caia e Tizio concordano di ristrutturare il bagno di casa e Caia si fa integralmente carico di tali spese. Poco dopo, Caia e Tizio si separano. Caia potrà richiedere a Tizio il rimborso di quanto pagato per ristrutturare il bagno, atteso che con questo intervento la casa di Tizio ha aumentato il suo valore di mercato e in caso di vendita potrebbe ottenere un guadagno maggiore, che non ci sarebbe stato se non fossero state eseguite le opere di ristrutturazione.

La Cassazione, tuttavia, con una recente sentenza (Cass. n. 18721/2021) ha risposto in maniera parzialmente diversa: Le spese sostenute per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’ex possono essere rimborsate? DIPENDE, è necessario valutare la durata della convivenza, le condizioni economiche/patrimoniali della persona che ha sostenuto le spese considerato il rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e i doveri nascenti dalla convivenza.

Analizziamo il caso

La Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, statuendo quali possono essere passibili di rimborso e quali no. Le spese ordinarie sono collegate alle primarie necessità di vita della coppia legate alla quotidianità, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamento delle spese alimentari, delle utenze, di eventuali spese condominiali e, queste spese, non sono passibili di rimborso in quanto classificabili come obbligazioni naturali e, dunque, costituenti adempimento ad un dovere morale o sociale, non giuridicamente vincolante, come per gli obblighi di solidarietà nascenti dal matrimonio. Le spese straordinarie, al contrario, riguardano spese non strettamente necessarie alla convivenza, come l’acquisto di nuovo mobilio e/o elettrodomestici e, pertanto, devono essere rimborsate in quanto altrimenti costituirebbero ingiustificato arricchimento del soggetto che ne ha tratto vantaggio. Muovendo da questo assunto la Corte di Cassazione ha statuito che in ipotesi di spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile, ove si è svolta la convivenza, l’ex convivente che ha sostenuto tali spese ha diritto a richiederne il rimborso all’altro, atteso che quest’ultimo ne ha tratto vantaggio essendo unico proprietario dell’unità immobiliare, in quanto con le opere di ristrutturazione l’immobile ha incrementato il suo valore originale.

Approfondimento Cassazione sentenza n. 21479 del 2018

Tizio e Caia decidevano di andare a convivere nella casa di proprietà di Caia. Tizio sosteneva circa 90.000,00 euro per spese di ristrutturazione. La convivenza tra Tizio e Caia durava quattro anni, con la nascita di un figlio. Tizio, separatosi da Caia, decideva di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa dell’ex compagna. Il Tribunale condannava Caia a rimborsare a Tizio le spese sostenute per la ristrutturazione della casa. La Corte di Appello, ribaltando la sentenza del Tribunale, affermava che Tizio non poteva richiedere il rimborso atteso che lui stesso aveva deciso di propria iniziativa di ristrutturare casa, assumendo decisioni senza confrontarsi con Caia e, anzi, talvolta anche quando Caia non era d’accordo. La Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte di Appello, precisando che tenuto conto della durata della convivenza, della nascita di un figlio, delle condizioni economiche di Tizio al tempo in cui aveva sostenuto le spese per la ristrutturazione, quest’ultimo non potesse richiedere alcun rimborso a Caia.

Approfondimento Cassazione sentenza n. 18721 del 2021

La Corte di Cassazione ha affermato che qualora non vi è alcun contratto di convivenza registrato, per come disciplinato dalla Legge n. 76/2016, i rapporti di convivenza sono classificabili e riconducibili alla disciplina delle obbligazioni naturali, le quali ultime per loro natura sono irripetibili. In particolare, quando si verifica uno spostamento patrimoniale tra due soggetti che comporta l’impoverimento di uno e l’ingiustificato arricchimento dell’altro si applica l’art. 2041 c.c. e, dunque, qualora un convivente sostenga delle spese che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (le cosiddette spese straordinarie), che determinino un vantaggio dell’altro convivente, tali spese debbono essere valutate tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che le ha sostenute.
La Suprema Corte conclude affermando che le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’ex partner non sempre debbono essere rimborsate, in quanto è necessario valutare le condizioni economiche/patrimoniali in cui versava il soggetto al momento dell’effettivo esborso, sempre alla luce del rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e l’adempimento dei doveri derivanti dalla convivenza.