
Al giorno d’oggi molte coppie decidono di non sposarsi e di andare a convivere nella casa di proprietà di uno solo della coppia, condividendo ogni cosa, anche le eventuali spese per la ristrutturazione dell’immobile.
Cosa succede quando la coppia si separa? L’ormai ex compagno/a che ha sostenuto le spese per ristrutturare la casa di proprietà dell’ex ha diritto a richiederne la restituzione?
Vediamo cosa ha detto la Corte di Cassazione.
Inizialmente, con una prima sentenza (Cass. n. 21479/2018), la Suprema Corte ha risposto in modo affermativo: l’ex convivente che ha sostenuto le spese per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’ex ha diritto ad ottenerne la restituzione, in quanto l’ex compagno/a ne ha tratto beneficio avendo ottenuto un incremento del valore della propria casa, grazie alle opere realizzate.
Facciamo un esempio: Tizio e Caia decidono di andare a convivere nella casa di proprietà di Tizio. Caia e Tizio concordano di ristrutturare il bagno di casa e Caia si fa integralmente carico di tali spese. Poco dopo, Caia e Tizio si separano. Caia potrà richiedere a Tizio il rimborso di quanto pagato per ristrutturare il bagno, atteso che con questo intervento la casa di Tizio ha aumentato il suo valore di mercato e in caso di vendita potrebbe ottenere un guadagno maggiore, che non ci sarebbe stato se non fossero state eseguite le opere di ristrutturazione.
La Cassazione, tuttavia, con una recente sentenza (Cass. n. 18721/2021) ha risposto in maniera parzialmente diversa: Le spese sostenute per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’ex possono essere rimborsate? DIPENDE, è necessario valutare la durata della convivenza, le condizioni economiche/patrimoniali della persona che ha sostenuto le spese considerato il rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e i doveri nascenti dalla convivenza.
Analizziamo il caso
La Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, statuendo quali possono essere passibili di rimborso e quali no. Le spese ordinarie sono collegate alle primarie necessità di vita della coppia legate alla quotidianità, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamento delle spese alimentari, delle utenze, di eventuali spese condominiali e, queste spese, non sono passibili di rimborso in quanto classificabili come obbligazioni naturali e, dunque, costituenti adempimento ad un dovere morale o sociale, non giuridicamente vincolante, come per gli obblighi di solidarietà nascenti dal matrimonio. Le spese straordinarie, al contrario, riguardano spese non strettamente necessarie alla convivenza, come l’acquisto di nuovo mobilio e/o elettrodomestici e, pertanto, devono essere rimborsate in quanto altrimenti costituirebbero ingiustificato arricchimento del soggetto che ne ha tratto vantaggio. Muovendo da questo assunto la Corte di Cassazione ha statuito che in ipotesi di spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile, ove si è svolta la convivenza, l’ex convivente che ha sostenuto tali spese ha diritto a richiederne il rimborso all’altro, atteso che quest’ultimo ne ha tratto vantaggio essendo unico proprietario dell’unità immobiliare, in quanto con le opere di ristrutturazione l’immobile ha incrementato il suo valore originale.
Approfondimento Cassazione sentenza n. 21479 del 2018
Tizio e Caia decidevano di andare a convivere nella casa di proprietà di Caia. Tizio sosteneva circa 90.000,00 euro per spese di ristrutturazione. La convivenza tra Tizio e Caia durava quattro anni, con la nascita di un figlio. Tizio, separatosi da Caia, decideva di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa dell’ex compagna. Il Tribunale condannava Caia a rimborsare a Tizio le spese sostenute per la ristrutturazione della casa. La Corte di Appello, ribaltando la sentenza del Tribunale, affermava che Tizio non poteva richiedere il rimborso atteso che lui stesso aveva deciso di propria iniziativa di ristrutturare casa, assumendo decisioni senza confrontarsi con Caia e, anzi, talvolta anche quando Caia non era d’accordo. La Corte di Cassazione confermava la sentenza della Corte di Appello, precisando che tenuto conto della durata della convivenza, della nascita di un figlio, delle condizioni economiche di Tizio al tempo in cui aveva sostenuto le spese per la ristrutturazione, quest’ultimo non potesse richiedere alcun rimborso a Caia.
Approfondimento Cassazione sentenza n. 18721 del 2021
La Corte di Cassazione ha affermato che qualora non vi è alcun contratto di convivenza registrato, per come disciplinato dalla Legge n. 76/2016, i rapporti di convivenza sono classificabili e riconducibili alla disciplina delle obbligazioni naturali, le quali ultime per loro natura sono irripetibili. In particolare, quando si verifica uno spostamento patrimoniale tra due soggetti che comporta l’impoverimento di uno e l’ingiustificato arricchimento dell’altro si applica l’art. 2041 c.c. e, dunque, qualora un convivente sostenga delle spese che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (le cosiddette spese straordinarie), che determinino un vantaggio dell’altro convivente, tali spese debbono essere valutate tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che le ha sostenute.
La Suprema Corte conclude affermando che le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’ex partner non sempre debbono essere rimborsate, in quanto è necessario valutare le condizioni economiche/patrimoniali in cui versava il soggetto al momento dell’effettivo esborso, sempre alla luce del rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e l’adempimento dei doveri derivanti dalla convivenza.
