Separazione e divorzio possibilità di richiederli congiuntamente

La riforma Cartabia ha modificato il codice di procedura civile introducendo delle novità rilevanti nel diritto di famiglia, tra cui la possibilità di presentare congiuntamente domanda di separazione e divorzio. La nuova disciplina è in vigore dal 28 febbraio 2023 e troverà applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

LA NORMA

Art. 473-bis.49 c.p.c.

[I]. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

[II]. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma.

[III]. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274.

[IV]. La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Con la riforma è stata introdotta una NOVITÀ rispetto al passato: la possibilità di presentare unitamente alla domanda di separazione anche quella di divorzio. Il legislatore ha previsto questa possibilità al fine di evitare l’introduzione di due giudizi che seppur presentando finalità differenti, si occupano delle medesime questioni, come ad esempio l’affidamento dei figli o il contributo al mantenimento.

Questa nuova modalità di presentazione delle domande NON determina che il procedimento si concluda con la pronuncia contestuale di separazione e divorzio. La domanda di divorzio, infatti, verrà analizzata dal giudice solo quando sarà decorso il termine previsto dalla legge dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

In concreto, il giudice potrà conoscere della domanda di divorzio solo dopo che siano passati sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi.

Il vantaggio è costituto, quindi, dal risparmio di tempo nella presentazione, svolgimento e definizione delle domande che avverrà in un solo procedimento anziché in due distinti.