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DIRITTO DEI CONTRATTI

1. Risoluzione contrattuale
2. La rescissione
3. La nullità e l’annullabilità del contratto
4. La simulazione

2. La rescissione

Le persone, talvolta, concludono un negozio giuridico a loro sfavorevole in quanto influenzate da particolari fattori esterni, in assenza dei quali non avrebbero assunto alcuna obbligazione. In tali situazioni, l’ordinamento prevede la possibilità di elidere il contratto per il tramite dell’istituto giuridico della rescissione, che si applica qualora una parte contrattuale abbia tratto vantaggio dal negozio giuridico concluso, consapevole di profittare della situazione di difficoltà in cui versava la controparte contrattuale al momento della conclusione dell’accordo stesso. Due fattispecie di rescissione: a) contratto concluso in istato di pericolo; b) per lesione.

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto non costituisca reato. L’eccezione di rescissione, nella ipotesi in cui il soggetto svantaggiato sia convenuto in giudizio, non può essere opposta qualora sia già decorso il termine di prescrizione della relativa azione.

2.1. Rescissione del contratto concluso in istato di pericolo

L’art. 1447 c.c. recita: “1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. 2. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.”. Lo stato di pericolo è quella situazione, assimilata allo stato di necessità penale, in cui si trova uno dei due contraenti che proprio per ovviare a tale condizione decide di sottoscrivere e concludere quel contratto. Una situazione di pericolo si configura solo nell’ipotesi in cui vi sia pericolo attuale di danno grave alla persona (la persona stessa del contraente ovvero di altra persona) e non pure quando il pericolo interessi cose materiali. L’istituto della rescissione trova applicazione anche quando il pericolo sia stato determinato o vi abbia contribuito alla realizzazione, con volontari comportamenti, il medesimo contraente trovatosi in difficoltà. Riassumendo, il contratto può, dunque, essere rescisso qualora ricorrano le seguenti necessarie condizioni:

  1. un contraente versi in stato di pericolo;
  2. lo stato sia noto all’altro contraente;
  3. le condizioni contrattuali risultino sproporzionate e ingiuste.

2.2. Rescissione del contratto per lesione

La rescissione per lesione è disciplinata dall’art. 1448 c.c.: “1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. 2. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. 3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. 4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. 5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione”. In tal caso, la rescissione per lesione può essere richiesta qualora una parte contrattuale abbia profittato della situazione in cui versava l’altra parte per ottenere la conclusione di un contratto a condizioni maggiormente favorevoli. Questa azione viene ammessa solo nell’ipotesi in cui la prestazione richiesta alla parte in difficoltà risulti superiore al doppio del valore della prestazione eseguita dall’altra parte che ha profittato della situazione di difficoltà (il valore è da calcolarsi in relazione al momento di conclusione del contratto). L’azione di rescissione può essere evitata qualora la parte che abbia tratto vantaggio dalla conclusione del contratto si offra di eliminare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare. Ai contratti aleatori, ovvero quei contratti caratterizzati da incertezza nel conseguimento della controprestazione contrattuale, non può essere applicato l’istituto giuridico dell’azione di rescissione per lesione.

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