DIRITTO DEI CONTRATTI
1. Risoluzione contrattuale
2. La rescissione
3. La nullità e l’annullabilità del contratto
4. La simulazione
4. La simulazione
L’art. 1414 c.c. statuisce: “1. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. 2. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. 3. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario”. La simulazione è l’istituto giuridico a mezzo di che le parti si accordano tra loro per concludere un contratto che in realtà non avrà efficacia alcuna in quanto non sono desiderati gli effetti discendenti da quell’accordo contrattuale. Molto spesso la simulazione viene utilizzata per mascherare un diverso accordo tra le parti, il cosiddetto “accordo dissimulato”. In quest’ultimo caso le parti attueranno quanto stabilito nel contratto dissimulato e in ipotesi di inadempienza dovranno provare la sussistenza di tale ultimo accordo rispetto a quello effettivamente posto in essere e conoscibile dai terzi. La simulazione contrattuale non può pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi e, pertanto, la simulazione non produrrà alcuna efficacia nei confronti di quest’ultimi.
