RESPONSABILITÀ MEDICA
3. Legge Gelli-Bianco
La Legge Gelli-Bianco ha introdotto un nuovo concetto di responsabilità medica basato sulla prevenzione del danno e conseguente risarcimento, concentrandosi sull’organizzazione della struttura, sulla corretta conservazione della documentazione e favorendo il dialogo tra medico/struttura sanitaria e paziente. Prima di agire innanzi alle competenti autorità per richiedere il risarcimento del danno, deve necessariamente essere instaurato un dialogo tra le parti coinvolte e ciò si può ottenere in due differenti modi: promuovendo una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. oppure attivando un procedimento di mediazione. Con la consulenza tecnica si richiede all’autorità giudiziaria di nominare un consulente tecnico d’ufficio affinché il medesimo accerti il verificarsi o meno di una determinata situazione, le eventuali conseguenze e che quella condotta abbia determinato il verificarsi di quell’evento. Il consulente nominato tenta la conciliazione tra le parti e se questa riesce viene redatto apposito verbale; diversamente, in ipotesi di mancata conciliazione, ciascuna parte potrà chiedere che la relazione venga acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Seguendo questa via, si chiede al giudice, per il tramite dell’esperto nominato, di verificare se siano state o meno adottate certe condotte, se i comportamenti adottati abbiano determinato il verificarsi di quell’evento. La mediazione, invece, è un procedimento alternativo che si svolge non davanti ad un giudice bensì innanzi ad un mediatore, terzo rispetto alle parti. In questa sede, le parti non hanno limiti probatori e possono avere un colloquio libero innanzi al mediatore, il quale ultimo tenta di trovare accordo tra le stesse. Qualora la parte che abbia ricevuto l’invito a presentarsi in sede di mediazione non si presenti, ovvero le parti in mediazione non riescano a trovare un accordo, possono promuovere un ordinario giudizio di merito.
La previsione di queste condizioni di procedibilità favorisce il dialogo tra le parti coinvolte.
La legge Gelli ha introdotto pure la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. L’art. 12, primo comma, dispone: “Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”. L’azione diretta è limitata alle sole garanzie di responsabilità civile stipulate dalle strutture sanitarie ovvero dai medici che esercitino in regime di libera professione. Tale norma, tuttavia, per costante giurisprudenza non trova applicazione, atteso che non è ancora stato varato il decreto ministeriale di cui al comma sesto dell’articolo 10 a mezzo del quale il Ministro dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie oltre che per gli esercenti le professioni sanitarie. Da segnalare, un orientamento giurisprudenziale secondo il quale è ammessa la possibilità di agire direttamente nei confronti delle compagnie assicurative limitatamente al giudizio di accertamento tecnico preventivo.
