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RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA

1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo

3. Esecuzione

L’azione esecutiva è finalizzata a tutelare il diritto mediante esecuzione forzata. Necessario per l’esercizio dell’azione esecutiva è l’avere precedentemente ottenuto un titolo esecutivo.

Vi sono due tipi di esecuzione:

a) espropriazione forzata, colui che è creditore di una somma di denaro agisce nei confronti del debitore, con aggressione del patrimonio di quest’ultimo.

b) esecuzione in forma specifica: il creditore agisce per ottenere uno specifico obbligo di consegna o di rilascio o di fare o di non fare. Esempio: Il giudice ha stabilito che Tizio deve consegnare il bene X a Caio. Caio non consegna spontaneamente il bene X a Tizio. Tizio avvierà nei confronti di Caio procedimento esecutivo per ottenere la consegna forzosa del bene X.

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