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RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA

1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo

8. L’opposizione nel procedimento esecutivo

Con il procedimento di opposizione, il debitore o il terzo che subiscono l’esecuzione possono opporsi al processo esecutivo promosso dal creditore. Tre i tipi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione di terzo.

8.1 Opposizione all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione viene promossa dal debitore quando il creditore agisce sulla base di un titolo esecutivo inefficace, inesistente o nullo. Ad esempio: Caio è stato condannato nel giudizio di primo grado a pagare 100.000,00 euro a Tizio. La pronuncia di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Tizio appella la sentenza di primo grado richiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa. La Corte di Appello sospende l’efficacia della sentenza di primo grado. Caio inizia un procedimento esecutivo ai danni di Tizio. In questo caso, Tizio presenterà opposizione all’esecuzione in quanto Caio non ha diritto di agire nei suoi confronti atteso che il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria è stato sospeso.

Questa tipologia di opposizione viene promossa ogni volta che il debitore contesta il diritto del creditore di agire nei suoi confronti.

8.2 Opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi viene presentata quando sussistono contestazioni in ordine alla regolare formazione degli atti necessari per intraprendere il percorso esecutivo. Ad esempio, ciò accade quando vi sono irregolarità nella formazione del titolo esecutivo o del precetto oppure nel procedimento di notificazione degli stessi.

8.3 Opposizione di terzo

Talvolta può accadere che venga pignorato un bene rinvenuto nell’abitazione del debitore che non sia di proprietà di quest’ultimo, bensì di un’altra persona (il terzo). In questo caso il terzo proprietario può proporre opposizione facendo valere il proprio diritto di proprietà sul bene sottoposto a pignoramento. Esempio: Tizio presta a Caio il bene X. Il bene X si trova in casa di Caio. Sempronio, creditore di Caio, presenta pignoramento mobiliare presso il debitore all’ufficiale giudiziario. L’ufficiale giudiziario pignora il bene X. Tizio venuto a conoscenza del pignoramento presenta opposizione al fine di far valere il proprio diritto di proprietà sul bene X, che dunque non poteva essere sottoposto a esecuzione.

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