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RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA

1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo

4. Pignoramento

Con il pignoramento si determina l’insorgere del procedimento esecutivo. Prima del pignoramento il creditore munito di titolo esecutivo deve notificare l’atto di precetto, atto prodromico all’esecuzione, a mezzo del quale il creditore intima al debitore di provvedere al pagamento del dovuto entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto. Decorsi dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si può procedere con il pignoramento.

Con il pignoramento il bene colpito è sottoposto a vincolo di indisponibilità e, dunque, il debitore non può più disporne liberamente. 

4.1 Pignoramento mobiliare presso il debitore

Con il pignoramento mobiliare vengono sottoposti ad esecuzione beni mobili appartenenti al debitore. In particolare, l’ufficiale giudiziario si recherà presso l’abitazione o altri luoghi riconducibili al debitore, per ricercare beni di proprietà di quest’ultimo. Esempio: Tizio è creditore di Caio. Tizio, ottenuto il titolo esecutivo, può chiedere all’ufficiale giudiziario di pignorare beni di proprietà di Caio che si trovino presso l’abitazione di quest’ultimo. L’ufficiale giudiziario, pertanto, si recherà a casa di Caio e ricercherà i beni da pignorare.

4.1.1. Pignoramento di veicoli

L’automobile è un bene mobile registrato, ossia iscritto in pubblici registri.

L’autovettura può essere sottoposta a pignoramento quando l’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione del debitore e rinviene il mezzo, dunque nelle classiche forme del pignoramento mobiliare, oppure mediante apposita procedura individuata e descritta dall’art. 521-bis c.p.c.

Il primo comma della norma recita: “Oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’art. 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino”. Il creditore, dunque, può ricercare automobili di proprietà del debitore e decidere di sottoporle a pignoramento. In tal caso, è sufficiente notificare un atto a mezzo del quale vengono indicati gli estremi del veicolo e presentare nota di trascrizione del pignoramento. L’autovettura sottoposta a pignoramento deve essere consegnata, entro dieci giorni, dal debitore all’istituto vendite giudiziarie. Nel caso in cui non si verifichi la consegna spontanea, gli organi di polizia che trovino il veicolo pignorato, anche qualora lo stesso non sia in circolazione bensì in sosta, sono autorizzati a prenderlo e consegnarlo all’istituto vendite giudiziarie.

4.2 Pignoramento immobiliare

Il creditore decide di soddisfare il proprio credito sottoponendo a pignoramento un bene immobile di proprietà del debitore. Esempio: Tizio è proprietario di un immobile. Caio è creditore di Tizio per euro 100.000,00. Per soddisfare il proprio credito, Caio ottenuto il titolo esecutivo decide di sottoporre a pignoramento l’immobile di Tizio per ottenere la vendita forzosa dello stesso e dunque soddisfare le proprie pretese. Notificato l’atto di pignoramento immobiliare, il creditore deve trascrivere lo stesso nei pubblici registri affinché il pignoramento possa essere opposto ai terzi. 

4.3 Pignoramento presso terzi

Il creditore può sottoporre a pignoramento crediti che il debitore ha nei confronti di soggetti terzi.

Il pignoramento di un credito è il modo più veloce per soddisfare le esigenze del creditore.

Esempio: Tizio è creditore di Caio per euro 1.000,00. Caio è creditore di Sempronio per euro 4.000,00. Tizio potrà pignorare il credito che Caio vanta nei confronti di Sempronio per soddisfare le proprie esigenze creditorie.

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