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DIRITTO DEI CONTRATTI

1. Risoluzione contrattuale
2. La rescissione
3. La nullità e l’annullabilità del contratto
4. La simulazione

1. Risoluzione contrattuale

La risoluzione del contratto determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, può avvenire ope iudicis (dichiarata dal giudice) ovvero ipso jure (di diritto e dunque solo accertata dal giudice). Nel primo caso il giudice pronuncia una sentenza costituiva (accerta l’esistenza della causa risolutiva e dunque dichiara la risoluzione del contratto), mentre nel secondo caso rende una sentenza dichiarativa (accerta l’esistenza di un fatto già verificatosi, in questo caso accerta essere intervenuta la risoluzione).

1.1 Risoluzione per inadempimento

La risoluzione del contratto può essere chiesta per inadempimento di una parte, ossia quando un soggetto non esegue l’obbligazione contrattuale assunta.

L’art. 1453 c.c. dispone: “1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. 3. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”. La norma prevede la possibilità per il soggetto che subisce l’inadempimento di chiedere alternativamente l’adempimento oppure la risoluzione del contratto. Una volta richiesta la risoluzione contrattuale non può più essere chiesto l’adempimento. La norma in commento deve essere letta unitamente all’art. 1455 c.c., che dispone: “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.”. Il giudice ai fini della pronuncia della risoluzione contrattuale dovrà valutare l’importanza dell’inadempimento in relazione all’interesse della parte che lo ha subito e se di scarsa importanza non pronuncia la risoluzione.

La risoluzione non pregiudica la richiesta di risarcimento del danno per aver patito l’inadempimento l’altrui.

1.2 Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta opera qualora la prestazione di una delle parti sia divenuta impossibile da realizzare e, pertanto, la parte obbligata a rendere la prestazione divenuta impossibile è liberata dal vincolo contrattuale, non potendo richiedere la controprestazione e dovendo restituendo quella eventualmente già ricevuta.

La risoluzione in questo caso opera di diritto senza che debba essere dichiarata con sentenza costitutiva dal Giudice.

L’impossibilità della prestazione può essere totale o parziale. Nell’ipotesi in cui la prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, l’altra parte contrattuale ha diritto a ridurre la propria prestazione in modo conforme e può esercitare il recesso qualora non sia interessata a ricevere solo quella parte di prestazione offerta.

1.3 Risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta

L’art. 1467 c.c. recita: “1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. 2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. 3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

L’istituto della risoluzione opera qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. vi sia un contratto ad esecuzione periodica (periodicamente vengono ripetute le medesime prestazioni) o differita (la prestazione deve essere eseguita in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto);
  2. una delle prestazioni è divenuta eccessivamente onerosa. Si parla di onerosità sopravvenuta qualora la prestazione sia divenuta molto dispendiosa per la parte che la deve rendere, rispetto a quando il contratto è stato concluso;
  3. l’onerosità è dipesa da avvenimenti straordinari e imprevedibili, come ad esempio una guerra ovvero un eccezionale rialzo delle materie prime.

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere richiesta qualora l’onerosità della prestazione sia riconducibile alla normale alea del contratto, come ad esempio un rialzo contenuto dei prezzi delle materie prime. Tale istituto non viene applicato qualora l’altra parte contrattuale offra di revisionare le condizioni contrattuali con l’intento di eliminare lo squilibrio sopravvenuto.

1.4 Risoluzione di diritto

L’ordinamento prevede degli istituti che determinano la immediata risoluzione del contratto, senza che questa debba essere dichiarata dal Giudice con sentenza. Di seguito i principali istituti.

L’art. 1456 c.c. disciplina la clausola risolutiva espressa: “1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Le parti contrattuali possono inserire questa clausola all’interno del loro accordo e prevedere che al verificarsi di determinate situazioni le parti possano risolvere il contratto concluso. La parte che intende valersi di questa clausola ne deve dare comunicazione all’altra, così determinando lo scioglimento dal vincolo contrattuale.

Altro esempio di risoluzione di diritto è rappresentato dalla diffida ad adempiere. Qualora una parte contrattuale sia inadempiente, la controparte potrebbe decidere di diffidarla all’adempimento entro un preciso termine (che di regola non può essere inferiore a quindici giorni), con l’avvertimento che in ipotesi di vana decorrenza di detto termine, il contratto deve intendersi senz’altro risolto. La Cassazione ha precisato che qualora vengano inviate più diffide, la risoluzione opera con riferimento al termine di adempimento precisato nell’ultima diffida inoltrata.

Infine, l’art. 1457 c.c. disciplina il termine essenziale: “1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. 2. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”. Le parti inseriscono questa clausola contrattuale quando per una di esse è essenziale il termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita, atteso che decorso detto termine il creditore della prestazione perde interesse all’esecuzione. Ad esempio: Caia deve sposarsi il 20 maggio e, pertanto, conclude accordo con il sarto Tizio per la consegna dell’abito da sposa entro il 19 maggio, specificando come tale termine sia essenziale. Decorso invano il termine, senza che sia intervenuta la prevista consegna, il contratto dovrà intendersi senz’altro risolto, atteso che Caia non ha interesse a ricevere l’abito da sposa dopo la data fissata per il matrimonio.

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