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DIRITTO DEI CONTRATTI

1. Risoluzione contrattuale
2. La rescissione
3. La nullità e l’annullabilità del contratto
4. La simulazione

3. La nullità e l’annullabilità del contratto

3.1. La nullità

L’art. 1418 c.c. (ivi riportato testualmente “l. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. 2. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa [1343], l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. 3. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”) disciplina le cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo nei casi stabiliti dalla legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo quando è contrario: a norme imperative, la causa è illecita, qualora manchi uno degli elementi essenziali del contratto individuati dall’art. 1325 c.c.

Ad esempio: Uno degli elementi essenziali del contratto è l’oggetto. L’art. 1346 c.c. definisce l’oggetto del contratto, il quale deve essere “possibile, lecito, determinato o determinabile”. Se le parti non definiscono l’oggetto del contratto e dunque le prestazioni che sono tenute ad eseguire, il contratto è nullo.

La nullità non sempre colpisce l’intero accordo, talvolta, è limitata solo a determinate clausole e, pertanto, in quest’ultimo caso verranno espunte dal contratto solamente quelle pattuizioni affette da nullità.

Il contratto nullo è invalido e inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico. L’azione di nullità è imprescrittibile, pertanto, può essere esercitata in qualsiasi momento. Si tratta di un’azione di mero accertamento atteso che il contratto nullo è affetto da vizio insanabile sin dalla sua origine e, pertanto, non ha prodotto alcun effetto giuridico.

Il contratto nullo non può essere sanato. L’art. 1424 c.c., intitolato “Conversione del contratto nullo”, dispone: “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”. Il legislatore, dunque, nel sancire la impossibilità per le parti di sanare il contratto affetto da nullità prevede la diversa ipotesi della conversione. Il contratto nullo può produrre effetti solo se presenta tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti per un’altra tipologia di contratto e solo qualora le parti avrebbero scelto di concludere quel diverso contratto se avessero conosciuto la causa di nullità di quello sottoscritto. Ogni modo, la nullità del contratto non può derivare da illiceità atteso che, in questo caso, non può applicarsi l’istituto della conversione.

3.2. L’annullabilità

L’istituto giuridico della nullità si differenzia da quello dell’annullabilità, il quale ultimo costituisce anomalia contrattuale meno grave. Il contratto è annullabile qualora sia stato concluso da una persona incapace legalmente di agire ovvero qualora sia stato concluso in presenza di vizi della volontà (tale ultima fattispecie è disciplinata dall’art. 1427 c.c.: “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.”). Esempio: L’interdetto non può concludere contratti, pertanto, qualora vi sia la malafede dell’altra parte contrattuale il negozio può essere annullato.

L’azione di annullabilità è generalmente soggetta al termine di prescrizione di cinque anni, tuttavia, talvolta la legge prevede dei termini differenti a seconda della fattispecie. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui viene meno la causa che ha dato luogo al vizio ovvero, a seconda delle singole fattispecie, da quando il contratto è stato concluso. Il contratto annullabile è valido ed efficace, quindi produce effetti sino a quando non ne viene dichiarato, con sentenza, l’annullamento. Dalla sentenza il contratto non produce effetti giuridici e quelli prodotti in precedenza vengono eliminati (fattispecie di efficacia ex tunc della sentenza).

L’annullabilità, a differenza dell’istituto della nullità, può essere sanata tramite l’istituto della convalida disciplinato dall’art. 1444 c.c.: “1. Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. 2. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. 3. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.”. Il contraente, legittimato ad esercitare l’azione di annullabilità, potrebbe decidere di dare comunque esecuzione al contratto. Ovviamente per fare ciò deve essere a conoscenza del vizio che colpisce il negozio concluso.

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