RESPONSABILITÀ MEDICA
1. Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
2. Responsabilità del professionista e della struttura
3. Legge Gelli-Bianco
4. Difesa professionista sanitario
5. Corretta compilazione e conservazione cartella clinica
6. Consenso informato
2. Responsabilità del professionista e della struttura
Con l’introduzione della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) è stata definita la responsabilità delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria. In passato si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale in merito alla tipologia di responsabilità imputabile alla struttura e al medico, con conseguenze importanti sul piano probatorio. In particolare, si discuteva se si dovesse parlare di responsabilità contrattuale, ossia derivante da contratto, oppure di responsabilità extra-contrattuale, cioè non dipendente da alcun contratto bensì, ai sensi dell’art. 2043 c.c., derivante da “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (…)”. In passato la Giurisprudenza aveva introdotto una forma di responsabilità contrattuale imputabile al medico definita da “contatto sociale”, cioè bastava il solo rapporto (per la particolarità dello stesso) a determinare l’insorgere di una responsabilità di tipo contrattuale, come se ci fosse un contratto tra le due parti coinvolte, pur nella formale assenza dello stesso. L’art. 7 della L. n. 24/2017 al primo comma dispone: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, statuendo al terzo comma: “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. (..)”. La norma introduce la regola del cosiddetto “doppio binario”, ovvero la struttura medica è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il medico, anche se non assunto dalla struttura e scelto dal paziente, è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che non abbia sottoscritto apposito contratto con il paziente stesso. Ciò comporta una serie di conseguenze: il paziente che decide di rivolgersi alla struttura per chiedere il risarcimento del danno, dovrà dimostrare di aver subito un inadempimento essendo la struttura chiamata a provare l’inesistenza dell’inadempimento citato dal paziente, dovendo dimostrare di non essere in alcun modo responsabile dell’evento verificatosi; diversamente, se il paziente decide di citare il medico deve provare che la condotta dello stesso sia stata tale da aver causato quell’evento pregiudizievole per il quale ha deciso di richiedere il risarcimento. Importanti, dunque, le conseguenze dal punto di vista probatorio.
