RESPONSABILITÀ MEDICA
4. Difesa professionista sanitario
La Legge n. 24/2017 introduce il sistema del cosiddetto “doppio binario”, ossia il paziente che si ritiene danneggiato dall’operato del medico può rivolgere le proprie pretese nei confronti del professionista ovvero nei confronti della struttura sanitaria.
La struttura sanitaria -come la compagnia assicurativa in ipotesi di esercizio dell’azione diretta, che si rammenta attualmente trattasi di disposizione non ancora entrata in vigore-, ogni modo, è tenuta ad informare il medico delle pretese avanzate nei confronti della stessa e correlate all’operato di quest’ultimo; l’art. 13 della citata legge, invero, statuisce: “Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9”.
La struttura sanitaria deve avvisare il medico di eventuali iniziative, giudiziali o stragiudiziali, avanzate al fine di assicurare a quest’ultimo la possibilità di contraddire, pur nel silenzio della norma pure nelle ipotesi in cui venga inoltrato invito alla mediazione ovvero notificato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.
Molto spesso, le scelte mediche sono tacciate di critica dai pazienti, i quali li accusano di negligenza, imprudenza e/o imperizia, tuttavia, tale deduzione non è naturale conseguenza logica di un presunto danno lamentato. Il medico deve avere la possibilità di illustrare di aver agito nel rispetto delle linee guida, sostenuto pure dalla letteratura scientifica in materia, di aver agito nel libero e pieno consenso informato espresso dal paziente, vie più, se necessario supportato da valutazioni di altri medici con perizie ad hoc. La struttura deve essere informata delle motivazioni che hanno determinato l’esercente sanitario ad agire in quel determinato modo al precipuo fine di evitare eventuali transazioni non necessarie che non solo rappresentano un esborso per il presidio ma che pure creano problemi assicurativi oltre che eventualmente risarcitori in capo ai medici, che non sono tenuti a subire scelte di gestione che si riflettono negativamente nella propria sfera professionale.
Al fine di meglio tutelare il professionista, qualora riceva comunicazione di richiesta risarcitoria avanzata alla struttura, è necessario instaurare un immediato dialogo con la struttura stessa al fine di rappresentare le motivazioni dell’aver correttamente agito, richiedendo eventualmente l’ausilio di professionisti incaricati di redigere idonea perizia, pure per il tramite di riferimenti alla letteratura scientifica, così da evitare che gravino sul professionista sinistri per transazioni operate dalla struttura e non dovute, per l’effetto scongiurando aumenti di premi assicurativi ed eventuali dinieghi a richieste di assicurazione professionale.
Qualora la struttura non comunichi alcunché al medico, in ordine a pretese avanzate da terzi, oppure vi sia una comunicazione tardiva (decorsi oltre 45 giorni dalla ricezione della pretesa) è impossibilitata ad esercitare l’azione di rivalsa prevista dall’art. 9 della Legge Gelli-Bianco.
