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DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno

7. Attribuzione del cognome materno

L’art. 262, comma primo, c.c. dispone: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.

La norma disciplina la fattispecie del figlio nato al di fuori del matrimonio.

La Corte costituzionale con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del disposto normativo nella parte in cui “non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio al momento della nascita anche il cognome materno”. Medesime considerazioni sono state effettuate anche per il figlio nato nel matrimonio che per legge assume il cognome paterno.

Il cognome materno può essere aggiunto al figlio anche dopo la nascita, sia minore che maggiore di età e, qualora sussistano determinate circostanze, può anche sostituire completamente quello paterno.

L’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dal D.P.R. n. 54/2012, statuisce: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”.

Esempio: Tizia e Mevio, sposati, hanno una figlia minore Sempronia. Quest’ultima ha assunto al momento della nascita il solo cognome paterno. I genitori dopo qualche anno si sono domandati se vi fosse la possibilità di attribuirle, per ragioni educative e di migliore integrazione della minore nella società, pure il cognome materno. Tizia e Mevio in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno presentato, con l’aiuto del legale, richiesta di modificazione del cognome, accolta dal Prefetto all’esito dei controlli di rito previsti dalla legge.

Il 27 aprile 2022 è intervenuta, in materia di attribuzione del cognome, la Corte costituzionale dichiarando l’illegittimità di tutte le norme che prevedono l’automatica trasmissione del cognome paterno al figlio, nato sia fuori che in costanza di matrimonio e pure in ambito di adozione. La Corte, invero, ha ritenuto lesive queste disposizioni in quando contrarie al principio di uguaglianza e all’interesse del figlio, precisando che sul punto dovrà intervenire il legislatore per regolare ogni conseguenza discendente dalla pronunciata sentenza.

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