DIRITTO DI FAMIGLIA
1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - “Divorzio”
L’istituto del divorzio è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1970, Legge n. 898/1970. La normativa in questione prevede lo scioglimento del matrimonio civile ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (celebrato con rito religioso), qualora ricorra una delle situazioni di cui all’art. 3 della legge divorzile, che di seguito si riporta integralmente: “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’articolo 564 del Codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164”.
Le cause, dunque, che legittimano il divorzio sono le seguenti: una condanna penale, passata in giudicato, di particolare gravità; una condanna penale per reati in danno del coniuge o del/dei figlio/i; l’assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti per i quali la condanna comporterebbe causa sufficiente per giustificare la domanda di divorzio; l’annullamento del matrimonio o il divorzio ottenuti all’estero dal coniuge straniero; la mancata consumazione del matrimonio; la sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso. In quest’ultimo caso, inizialmente la sentenza di rettificazione determinava di diritto e automaticamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; successivamente, la Corte costituzionale con sentenza n. 170 del 18 giugno 2014 ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui prevedeva che il divorzio si realizzasse in modo “automatico” senza possibilità per i coniugi di esprimere in merito la propria opinione. Attraverso tale sentenza il legislatore nel disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso con la legge n. 76/2016 ha disposto che qualora vi sia stata sentenza di rettificazione anagrafica e i coniugi hanno manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili, automaticamente si determini l’instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, convertendo così il matrimonio in unione civile.
La causa di divorzio più frequente è la separazione personale dei coniugi, separazione che deve essersi protratta ininterrottamente per almeno un anno in ipotesi di separazione giudiziale, mentre per almeno sei mesi in ipotesi di separazione consensuale o di accordo di negoziazione assistita; in tutti i casi elencati non vi deve essere stata riconciliazione tra i coniugi atteso che questa impedirebbe di ricorrere all’istituto del divorzio.
In sede di divorzio vengono regolamentati i rapporti economici e patrimoniali dei coniugi, nonché i rapporti economici e di frequentazione relativi alla prole. In favore del coniuge economicamente più debole può essere riconosciuto un assegno di contribuzione al mantenimento che può anche, in ipotesi di accordo tra le parti, essere liquidato in unica soluzione con denaro o altro, come delle proprietà immobiliari. Esempio: Tizio e Caia sono legalmente separati da anni, decidono di comune accordo di presentare domanda congiunta di divorzio. Tizio corrisponde mensilmente a Caia assegno di mantenimento dell’importo di X. Caia e Tizio concordano nella corresponsione in unica soluzione dell’assegno e, dunque, pattuiscono che Caia riceva l’importo Y. Il Tribunale verificherà che l’importo Y indicato dalle parti sia equo.
Il divorzio, come la separazione, può essere consensuale, giudiziale oppure consacrato con accordo di negoziazione assistita.
