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DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno

3. Separazione personale dei coniugi

I coniugi, o anche solo uno di essi, qualora la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile ovvero sia tale da recare grave pregiudizio alla prole possono chiedere la separazione.

La separazione può anche essere richiesta congiuntamente dai coniugi. Con l’istituto della separazione viene meno l’obbligo della convivenza e si definisce un nuovo regime di regolamentazione in ordine ai doveri/diritti di assistenza, collaborazione e sostegno economico.

3.1 Separazione consensuale: i coniugi trovano accordo per la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali e, in caso vi siano figli minori, in ordine al mantenimento, collocazione degli stessi e regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitore non collocatario e figli. L’accordo è presentato al giudice il quale omologherà la separazione all’esito di controllo in ordine alla legalità e idoneità dell’accordo stesso.

3.2 Separazione giudiziale: qualora i coniugi non riescano a trovare tra loro un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici, patrimoniali e quelli riguardanti ai figli, chiedono al giudice di statuire tale regolamentazione. Il procedimento si concluderà con sentenza.

3.3 Accordo di negoziazione assistita: procedimento alternativo rispetto alle procedure innanzi all’autorità giudiziaria. Svolto con l’assistenza necessaria di due legali. I coniugi che hanno trovato un assetto nella regolamentazione dei propri rapporti consacrano dette condizioni nell’accordo di negoziazione assistita che deve essere siglato dagli stessi, dai difensori e successivamente ricevere il nulla osta (in assenza di figli minori o in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti) o l’autorizzazione (in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti) dal pubblico ministero. L’accordo munito del nulla osta o dell’autorizzazione verrà poi trasmesso dal legale incaricato al Comune al fine di procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione sull’atto di matrimonio.

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