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LOCAZIONE E SFRATTO

1. Il contratto di locazione
2. Sfratto per morosità e sfratto per finita locazione
3. Intimazione di licenza per finita locazione
4. Cauzione

4. Cauzione

L’art. 11 della Legge n. 392/1978 disciplina il deposito cauzionale. Tale deposito non può essere superiore alle tre mensilità. Al termine del contratto di locazione il proprietario deve restituire la cauzione ricevuta sempre che l’inquilino abbia regolarmente provveduto ad adempiere le proprie obbligazioni, quindi al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Il proprietario, qualora accerti danni all’immobile, non può trattenere la cauzione se contestualmente non avanza domanda di risarcimento del danno con attribuzione del deposito cauzionale a specifici danni. Esempio: Tizio sottoscriveva contratto di locazione con Caio. Caio, trascorsi tre anni, esercita il diritto di recesso, inviando regolare disdetta. Tizio venuto nuovamente in possesso dell’immobile concesso in locazione a Caio, dopo attenta ispezione, ravvisa l’esistenza di danni all’immobile. Tizio non si può limitare a non restituire il deposito cauzionale a Caio, ma dovrà avanzare domanda al giudice di attribuzione del deposito cauzionale a copertura dei danni subiti.

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