LOCAZIONE E SFRATTO
1. Il contratto di locazione
2. Sfratto per morosità e sfratto per finita locazione
3. Intimazione di licenza per finita locazione
4. Cauzione
2. Sfratto per morosità e sfratto per finita locazione
Lo sfratto per morosità viene promosso dal proprietario dell’immobile quando l’inquilino non ha provveduto al pagamento dei canoni di locazione ovvero degli oneri accessori. Con la convalida dello sfratto da parte dell’autorità giudiziaria, il proprietario ottiene la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e può agire per la liberazione coatta dell’immobile, se questa non interviene spontaneamente da parte del conduttore nel termine assegnato dal giudice.
L’art. 55 della Legge n. 392/1978, che trova applicazione per le sole locazioni ad uso abitativo, prevede la possibilità per l’inquilino di richiedere, in presenza di situazioni di difficoltà, termine (cosiddetto “termine di grazia”) al fine di provvedere al pagamento. Tale termine è ordinariamente di 90 giorni oppure di 120 quando l’inadempimento è dovuto: “alle precarie condizioni economiche del conduttore insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà”. Se il pagamento non interviene nel termine assegnato il giudice provvederà a convalidare lo sfratto.
Il proprietario può richiedere lo sfratto anche qualora sia scaduto il contratto di locazione e l’inquilino non abbia ancora liberato l’immobile (sfratto per finita locazione).
