RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA
3. Esecuzione
L’azione esecutiva è finalizzata a tutelare il diritto mediante esecuzione forzata. Necessario per l’esercizio dell’azione esecutiva è l’avere precedentemente ottenuto un titolo esecutivo.
Vi sono due tipi di esecuzione:
a) espropriazione forzata, colui che è creditore di una somma di denaro agisce nei confronti del debitore, con aggressione del patrimonio di quest’ultimo.
b) esecuzione in forma specifica: il creditore agisce per ottenere uno specifico obbligo di consegna o di rilascio o di fare o di non fare. Esempio: Il giudice ha stabilito che Tizio deve consegnare il bene X a Caio. Caio non consegna spontaneamente il bene X a Tizio. Tizio avvierà nei confronti di Caio procedimento esecutivo per ottenere la consegna forzosa del bene X.
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