DIRITTO DI FAMIGLIA
1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno
2. Adozione di maggiorenne
L’art. 291 c.c. individua le condizioni necessarie per adottare una persona maggiorenne:
– avere compiuto almeno trentacinque anni;
– avere una differenza di età con la persona che si intende adottare non inferiore a diciotto anni.
In casi particolari, il Tribunale può autorizzare l’adozione anche quando la persona che intende adottare abbia compiuto almeno trent’anni, tuttavia, deve sempre sussistere la già citata differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottando.
Il Tribunale autorizza l’adozione quando sussistono i requisiti di età e sia stato manifestato il consenso all’adozione da parte dei soggetti coinvolti, ovvero adottante e adottando.
Se la persona che vuole essere adottata ha i genitori in vita, quest’ultimi devono esprimere il loro assenso all’adozione. L’eventuale dissenso dei genitori di colui che intende essere adottato non impedisce al Tribunale di autorizzare l’adozione quando il dissenso manifestato dai genitori sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Se colui che intende adottare e colui che intende essere adottato sono sposati, la legge richiede l’assenso dei rispettivi coniugi.
L’art. 312 c.c., intitolato “Accertamenti del Tribunale”, recita: “Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l’adozione conviene all’adottando”. La verifica compiuta dal Tribunale è meramente di controllo, deve verificare che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge e che l’adozione non venga compiuta per tentare di eludere altre normative.
