DIRITTO DI FAMIGLIA
1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
Nel caso in cui ci siano figli e si abbia separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio, oppure figli nati al di fuori del matrimonio con conseguente interruzione della convivenza tra due persone, fondamentale è regolamentare i rapporti tra genitori e figli. L’art. 337-ter, primo comma, c.c. statuisce: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Fondamentale, dunque, per i figli mantenere rapporto con entrambi i genitori. La norma applica il principio di bigenitorialità ovvero il principio secondo cui i figli hanno diritto di conservare con ciascuno dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere da entrambi istruzione ed educazione, conservando i rapporti con entrambi i rami delle famiglie. La regola, dunque, è l’affidamento condiviso. L’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione, l’art. 337-quater c.c., sul punto, al primo comma statuisce: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”. Solo quando il rapporto con uno dei genitori è tale da essere classificato contrario all’interesse del minore, in quanto nocivo per il minore stesso, viene disposto dal giudice l’affidamento esclusivo. Tale tipo di affidamento non determina il venir meno del dovere del genitore non affidatario di corrispondere una contribuzione al mantenimento al figlio.
