RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA
1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
L’art. 633 c.p.c. dispone: “1. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
2. L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.”.
Il ricorso per ingiunzione di pagamento viene presentato dal creditore di somma di denaro certa, liquida ed esigibile. Si tratta di un importo certo nel suo ammontare ed esistente, basato su prova scritta. Per ottenere un decreto ingiuntivo dall’autorità giudiziaria è sufficiente la produzione in giudizio della fattura oltre all’estratto autentico delle scritture contabili della società. Il decreto diventerà definitivo decorsi quaranta giorni dalla notificazione, ossia dalla comunicazione del decreto al debitore, senza che sia stata proposta dallo stesso opposizione.
L’opposizione è l’atto a mezzo del quale vengono illustrate le ragioni per le quali il debitore non ha provveduto al pagamento. Con l’opposizione si ha l’instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo (provvedimento del giudice a mezzo di che viene intimato il pagamento e può essere eseguito tale provvedimento perché dichiarato esecutivo) il creditore può intraprendere l’esecuzione a danno del debitore.
