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RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA

1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo

6. Intervento di altri creditori

Nel procedimento esecutivo iniziato da un creditore può intervenire pure altra persona che vanti un credito nei confronti del medesimo soggetto debitore. L’art. 499 c.p.c. individua quali creditori possono intervenire: i creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori garantiti da pegno, da prelazione iscritta oppure da sequestro, sussistenti al momento del pignoramento medesimo, oppure da chi è titolare di un credito risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. Il creditore deve intervenire prima che venga disposta la vendita (espropriazione mobiliare e immobiliare) oppure l’assegnazione (espropriazione presso terzi). L’intervento può essere proposto anche dopo tale momento purché intervenga prima che si effettuata la distribuzione del ricavato.

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