RECUPERO DEL CREDITO E DIRITTO DELL’ESECUZIONE FORZATA
1. Recupero del credito
2. Il ricorso per ingiunzione di pagamento
3. Esecuzione
4. Pignoramento
5. Dopo il pignoramento
6. Intervento di altri creditori
7. Sospensione dell’esecuzione
8. L’opposizione nel procedimento esecutivo
7. Sospensione dell’esecuzione
La sospensione della esecuzione determina una fase di stasi del procedimento e, pertanto, non possono essere compiuti atti che danno impulso alla procedura, bensì solo azioni conservative. Le cause della sospensione possono essere disposte dalla legge oppure dal giudice. L’art. 624-bis c.p.c. introduce un’ipotesi di sospensione concordata su istanza delle parti. Può essere richiesta da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e viene disposta dal giudice con il consenso di tutti i creditori e sentito il debitore. Tale sospensione può essere accordata una sola volta durante il procedimento esecutivo e non può avere una durata superiore a ventiquattro mesi. L’istanza per essere valida e passibile di accoglimento deve essere presentata entro un arco temporale ben definito. In ipotesi di espropriazione immobiliare fino a venti giorni prima dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte qualora trattasi di vendita senza incanto (vendita che avviene tramite il deposito di buste chiuse da parte degli offerenti entro la data indicata dal giudice), oppure, in ipotesi di vendita con incanto (vendita eseguita con gara in presenza degli offerenti, i quali formulano oralmente le offerte) fino a quindici giorni prima della data disposta per la gara. Per l’espropriazione mobiliare la richiesta deve essere presentata fino a dieci giorni della data fissata per la vendita qualora questa avvenga presso il luogo in cui i beni sono custoditi oppure non successivamente alla data fissata per l’asporto dei beni. Infine, per l’espropriazione presso terzi, la sospensione concordata può essere richiesta prima che venga presentata la dichiarazione del terzo. La prosecuzione del procedimento esecutivo sospeso deve essere richiesta dal creditore mediante atto di impulso (riassunzione della procedura esecutiva).
