DIRITTO SUCCESSORIO
1. Successione a causa di morte
2. Successione legittima
3. Successione necessaria
4. Successione testamentaria
5. Accettazione o rinuncia
6. La rappresentazione
7. La divisione dell’eredità
8. Le azioni riservate agli eredi
6. La rappresentazione
L’art. 467 c.c. recita: “1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. 2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.
L’istituto della rappresentazione consente ai figli di subentrare nella posizione del genitore che non possa o non voglia accettare l’eredità. Ad esempio: Caio ha due figli Tizio e Sempronio. Tizio ha una figlia Mevia, mentre Sempronio ha due figli Filano e Caia. Caio muore, Sempronio è premorto al padre. L’eredità di Caio è destinata al figlio superstite Tizio e ai nipoti del premorto figlio Sempronio, quindi Filano e Caia. Quest’ultimi partecipano all’eredità nella medesima quota che sarebbe spettata al padre. Caio non ha lasciato testamento, quindi l’eredità deve essere divisa in parti uguali tra i figli. Tizio ha diritto al 50% del patrimonio del padre e Sempronio pure. Quest’ultimo non può accettare l’eredità essendo venuto a mancare prima del padre e dunque la quota del 50% è destinata ai propri figli che la devono suddividere in parti uguali. I figli subentrano al proprio genitore e hanno diritto a ricevere la medesima quota che sarebbe spettata a quest’ultimo, per questo il patrimonio di Caio non viene diviso in parti uguali tra Tizio, Filano e Caia, proprio perché Caia e Filano subentrano nella posizione del defunto padre Sempronio. Concludendo, Tizio avrà il 50% del patrimonio di Caio, mentre Filano e Caia avranno il 25% ciascuno del patrimonio del defunto nonno Caio.
