DIRITTO SUCCESSORIO
1. Successione a causa di morte
2. Successione legittima
3. Successione necessaria
4. Successione testamentaria
5. Accettazione o rinuncia
6. La rappresentazione
7. La divisione dell’eredità
8. Le azioni riservate agli eredi
3. Successione necessaria
La legge prevede che determinate categorie di persone, per la particolarità dei rapporti esistenti con il defunto, ossia i congiunti più stretti, ricevano sempre una quota di beni riconducibili al de cuius. Questi soggetti sono individuati dall’art. 536 c.c.: “1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. 2. Ai figli sono equiparati gli adottivi. 3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”. Le quote riservate dalla legge sono individuate dagli articoli 537 e seguenti del Codice civile. Ad esempio, l’art. 542 c.c., intitolato “Concorso di coniuge e figli”, dispone: “1. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. 2. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali”. Esempio: Tizio è sposato con Mevia e hanno tre figli Caio, Sempronio e Filano. Tizio muore e lascia testamento. Tizio nel proprio testamento ha previsto che la metà del suo patrimonio sia devoluta ai figli in parti uguali, un quarto del suo patrimonio sia destinato alla moglie Mevia e, infine, che l’ultimo quarto sia destinato all’amico Plutone. Analizzando la divisione testamentaria effettuata da Tizio nessuna quota riconosciuta come indisponibile dalla legge è stata violata e, pertanto, il testamento non può essere impugnato né dalla moglie né dai figli del defunto Tizio, non essendosi verificata alcuna lesione della quota di legittima.
