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DIRITTO SUCCESSORIO

1. Successione a causa di morte
2. Successione legittima
3. Successione necessaria
4. Successione testamentaria
5. Accettazione o rinuncia
6. La rappresentazione
7. La divisione dell’eredità
8. Le azioni riservate agli eredi

4. Successione testamentaria

Ogni persona può decidere come devolvere il proprio patrimonio dopo la morte per il tramite del testamento. L’ordinamento riconosce generale libertà di disposizione al testatore, tuttavia, vi è un solo limite: non si possono ledere i diritti ereditari che la legge riserva e garantisce ai congiunti più stretti, ovvero i legittimari individuati dall’art. 536 c.c. (di cui si è parlato nel precedente paragrafo). La quota ereditaria varia a seconda delle persone che partecipano alla successione, tuttavia, al testatore è sempre riconosciuta la facoltà di lasciare una quota dei propri beni ad una persona di proprio gradimento, anche qualora non sia un legittimario (quota disponibile). Esempio: Tizio nel proprio testamento dispone che un terzo del proprio patrimonio venga lasciato alla moglie Caia, un altro terzo al figlio Sempronio e il residuo terzo al nipote Filano. La legge considera il figlio e la moglie, persone alle quali necessariamente deve essere destinata una quota di eredità, mentre il nipote non è considerato un successibile necessario. Bisogna dunque interrogarsi sulla corretta distribuzione del patrimonio di Tizio. Sul punto, il riferimento normativo è l’art. 542 c.c., comma primo: “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge”. Tizio ha correttamente individuato la propria quota disponibile e nessun diritto dei legittimari Caia e Sempronio è stato leso.

La legge individua diverse forme di testamento:

– testamento olografo: è scritto di proprio pugno dal testatore; può essere custodito dal testatore stesso ovvero consegnato ad un Notaio o ad un pubblico archivio, ai soli fini della conservazione.

– testamento pubblico: è atto pubblico redatto dal Notaio, il quale ultimo riceve le dichiarazioni di ultima volontà del testatore alla presenza di due testimoni.

– testamento segreto: la scheda testamentaria viene redatta dal testatore (ossia le disposizioni testamentarie vere e proprie, che dunque conosce solo il testatore e non è richiesto che vengano scritte di proprio pugno) e consegnata al Notaio alla presenza di due testimoni. Il Notaio redige, dunque, atto di ricezione a mezzo di che attesta l’avvenuta consegna del testamento.

Il testamento -a prescindere dalla forma prescelta per la redazione- può essere affetto da invalidità, tuttavia, la legge favorisce il principio di conservazione degli effetti del testamento rappresentando esso stesso l’ultima manifestazione di volontà della persona. La legge prevede ipotesi di nullità assoluta imprescrittibile e altre di annullabilità, soggette ad un termine di prescrizione di cinque anni.

Indispensabile è la pubblicazione del testamento sia per la sua esecuzione che per l’eventuale impugnazione, qualora siano state violate le disposizioni normative. La pubblicazione è operazione compiuta dal Notaio. Il Notaio provvede direttamente alla pubblicazione del testamento redatto in forma pubblica, mentre è effettuata su richiesta qualora si tratti di testamento olografo. Ogni persona in possesso di un testamento, alla morte del testatore, lo deve consegnare, alla presenza di due testimoni, al Notaio affinché quest’ultimo provveda alla relativa pubblicazione.

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