DIRITTO SUCCESSORIO
1. Successione a causa di morte
2. Successione legittima
3. Successione necessaria
4. Successione testamentaria
5. Accettazione o rinuncia
6. La rappresentazione
7. La divisione dell’eredità
8. Le azioni riservate agli eredi
2. Successione legittima
La legge, in assenza di testamento, individua le persone chiamate a partecipare all’eredità. In particolare, l’art. 565 c.c. dispone: “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”. La norma individua tutte le categorie di soggetti che possono essere chiamate a partecipare all’eredità, disciplinando nelle successive disposizioni i rapporti tra le varie categorie e l’eventuale concorso tra loro. Ad esempio: Mevio muore senza lasciare testamento. Mevio non era sposato, non aveva figli. A lui sopravvivono la madre Caia e le sorelle Tizia e Sempronia. Nel caso citato si applicherà l’art. 571 c.c., che disciplina il concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle, e pertanto metà del patrimonio di Mevio sarà destinato alla madre Caia, mentre la restante metà dovrà essere divisa in parti uguali tra le sorelle Tizia e Sempronia, le quali dunque riceveranno un quarto ciascuna del patrimonio del fratello.
L’ordinamento prevede che pure il coniuge legalmente separato, non divorziato, partecipi alla divisione dell’asse ereditario, purché al medesimo non sia stata addebitata la separazione personale dei coniugi. L’ex coniuge divorziato, diversamente, non avrà diritto a partecipare all’eredità del defunto.
