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DIRITTO SUCCESSORIO

1. Successione a causa di morte
2. Successione legittima
3. Successione necessaria
4. Successione testamentaria
5. Accettazione o rinuncia
6. La rappresentazione
7. La divisione dell’eredità
8. Le azioni riservate agli eredi

8. Le azioni riservate agli eredi

La legge riserva agli eredi la possibilità di agire in giudizio qualora vi sia stata lesione delle disposizioni normative riguardanti la successione.

8.1 Azione di riduzione

Il defunto nel suddividere il proprio patrimonio con il testamento deve essersi assicurato di non aver leso alcuna quota riservata dalla legge a determinati soggetti (i legittimari), nemmeno per il tramite di donazioni fatte in costanza di vita. Qualora siano state violate le quote riservate è esperibile l’azione di riduzione. Azione che soggiace al termine ordinario di prescrizione di dieci anni.

8.2 Azione di petizione ereditaria

L’art. 533 c.c. dispone: “1. L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. 2. L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni”. La legge prevede la facoltà dell’erede di rivolgersi nei confronti di un’altra persona che per qualsiasi ragione sia entrata in possesso di un bene ereditario e pretenderne la restituzione. Questa azione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, quindi può essere promossa in qualsiasi momento. L’erede, tuttavia, non può pretendere la restituzione del bene posseduto ininterrottamente da un’altra persona qualora sia intervenuta usucapione (ossia l’acquisto della proprietà di un bene originariamente appartenente ad altri derivante dal possesso ininterrotto del bene stesso), purché lo stesso fosse in condizione di esercitare qualsiasi atto volto ad interrompere la decorrenza dei termini.

8.3 Azione di collazione.

L’art. 737 c.c. statuisce: “1. I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. 2. La dispensa da collazione non produce effetti se non nei limiti della quota disponibile”. La persona venuta a mancare può avere effettuato delle donazioni in vita. Il legislatore presuppone che tali donazioni siano un’anticipazione della quota ereditaria, salvo che non sia stata operata espressa dispensa.

Ad esempio: Caio ha due figli Tizio e Mevio. Il padre dona in costanza di vita al figlio Mevio un immobile del valore di euro 50.000,00. Caio muore lasciando un patrimonio di euro 100.000,00, in assenza di testamento. Chiamati all’eredità sono i figli Tizio e Mevio. Tizio si chiede se il fratello Mevio debba o meno ricevere la metà del patrimonio residuo pari a euro 100.000,00 e per questo decide di rivolgersi ad un legale. L’art. 566 c.c. disciplina la successione dei figli quando il defunto non ha lasciato testamento e così recita: “Al padre ed alla madre succedono i figli in parti uguali”. Applicando la norma in commento Tizio dovrebbe ricevere euro 50.000,00 e Mevio altrettanto. Quest’ultimo, tuttavia, ha già ricevuto euro 50.000,00 dal padre mentre era in vita. Tizio, dunque, potrebbe richiedere di applicare l’istituto della collazione, ove è necessario sommare il valore del patrimonio di Caio alla propria morte (euro 100.000,00) con le donazioni effettuate in vita dallo stesso (euro 50.000,00) e verificare che tali donazioni non siano state dispensate da collazione. Il patrimonio complessivo di Caio sommando il residuo lasciato alla propria morte a quanto donato in vita è di euro 150.000,00. Questo è il reale valore da dividersi in parti uguali tra Tizio e Mevio, non essendo stata dispensata da collazione la donazione disposta in favore di Mevio. Orbene, Mevio e Tizio dovrebbero ricevere una quota di euro 75.000,00 ciascuno. Mevio ha già ricevuto 50.000,00 quindi dei residui euro 100.000,00 del patrimonio del padre ha diritto di ricevere euro 25.000,00 mentre Tizio avrà diritto a percepire euro 75.000,00.

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