Skip to content

DIRITTO SUCCESSORIO

1. Successione a causa di morte
2. Successione legittima
3. Successione necessaria
4. Successione testamentaria
5. Accettazione o rinuncia
6. La rappresentazione
7. La divisione dell’eredità
8. Le azioni riservate agli eredi

1. Successione a causa di morte.

La successione è quel fenomeno, disciplinato dall’ordinamento, per cui una o più persone sono chiamate a subentrare nella titolarità dei diritti e/o dei rapporti giuridici appartenenti ad un’altra persona. Quando una persona viene a mancare si ha l’apertura della successione (a causa di morte) e determinate persone (individuate dalla legge e/o dal defunto) sono chiamate a subentrare nelle posizioni di titolarità riconducibili alla medesima.

L’art. 456 c.c. disciplina l’apertura della successione che si ha “al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

Il patrimonio del defunto ne costituisce l’eredità del medesimo che deve essere devoluta ad altre persone affinché il patrimonio non rimanga privo di titolare.

Il patrimonio ereditario può essere diviso dalla stessa persona venuta a mancare mediante testamento (successione testamentaria) o, in assenza di qualsivoglia disposizione testamentaria, la legge individua i soggetti chiamati a partecipare all’eredità (successione legittima). Coloro che possono partecipare all’eredità non assumono la qualifica di eredi, bensì quella di chiamati all’eredità, atteso che la qualità di erede discende dal compimento dell’atto di accettazione dell’eredità.

L’ordinamento prevede che nessuna persona possa disporre della propria successione se non per il tramite di testamento, considerando nulla e invalida ogni altra diversa convenzione e/o scrittura. È nullo pure qualsiasi atto a mezzo di che una persona disponga o rinunci a diritti non ancora acquisiti ma che presume possano derivarle dalla successione di un altro soggetto, non ancora aperta. La nullità di queste disposizioni deriva dal fatto che i diritti dei quali si vorrebbe disporre non sono di titolarità del soggetto disponente. Questo divieto (ovvero il divieto di patti successori) è stato introdotto dal Legislatore al fine garantire alla persona la libertà di disporre a proprio piacimento del proprio patrimonio sino al suo ultimo giorno di vita, legittimandola ad effettuare qualsiasi cambiamento in qualunque momento.

Le persone chiamate a partecipare all’eredità possono essere escluse qualora ricorrano determinate condizioni, tassativamente individuate dalla legge. L’art. 463 c.c. disciplina i casi d’indegnità, ossia quelle situazioni il cui verificarsi è causa di esclusione alla partecipazione dell’eredità. Ad esempio, una persona che ha i requisiti per essere chiamata all’eredità, e conseguentemente diventare erede, è esclusa dalla partecipazione all’asse ereditario qualora abbia ucciso oppure tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta. La persona dichiarata indegna, tuttavia, può essere riabilitata e dunque può partecipare alla divisione dell’asse ereditario nel caso in cui il de cuius (ossia la persona della cui successione si tratta) abbia manifestato tale volontà; ciò avviene con apposito atto pubblico oppure con disposizione testamentaria.

Professionalità, efficienza e cura dei clienti